Piante TEA: la versione del Parlamento UE

Non c’è dubbio che si tratti di una buona notizia: il 7 febbraio il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di regolamentazione della Commissione sulle Nuove Tecniche Genomiche (la sigla in inglese è NGT, ma in Italia sono spesso chiamate TEA, che sta per Tecniche di Evoluzione Assistita). Alcuni degli emendamenti approvati (in particolare quello sulle modificazioni genetiche ammesse) hanno l’effetto di migliorare il testo, altri rischiano di rappresentare un problema e dovrebbero essere riconsiderati durante il processo di triangolazione con gli Stati membri (in particolare quello sull’etichettatura di tutti i prodotti finali, anche se non contengono geni estranei). A seguire riportiamo i punti principali della posizione espressa in proposito il 14 febbraio dall’EPSO che riunisce gli scienziati europei.

L’Organizzazione europea per la scienza delle piante (EPSO) accoglie con favore la posizione adottata dal Parlamento europeo in voto plenario sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT). Il voto riguarda la proposta della Commissione Europea, presentata il 5 luglio 2023, per adottare una nuova legislazione in materia di piante ottenute con alcune Nuove Tecniche Genomiche come CRISPR/Cas9. Secondo la proposta, le piante NGT saranno esentate dalla legislazione europea sugli OGM, a condizione che le modifiche indotte possano essere ottenute anche con metodi convenzionali. Tuttavia, la posizione adottata dal Parlamento europeo come base per i negoziati con gli Stati membri genera alcune perplessità che dovrebbero essere risolte nell’imminente dialogo a tre fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea.

  • Suggeriamo vivamente ai legislatori di non richiedere un’etichettatura specifica delle piante NGT-1 [Ndr, in questa categoria non rientrano le piante NGT che non contengono geni estranei provenienti da specie sessualmente non compatibili] poiché queste saranno essenzialmente identiche alle piante ottenute con metodi di miglioramento genetico convenzionali, dal momento che i tratti prescelti non differiscono in linea di massima dagli obiettivi del breeding convenzionale. I requisiti proposti [Ndr, dal Parlamento europeo] per etichettatura e tracciabilità metterebbero a dura prova l’applicazione della legge in materia di commercio internazionale, anche per quanto riguarda i prodotti di consumo. Si tratterebbe di questioni di marketing piuttosto che di sicurezza e ostacolerebbero l’applicazione delle NGT-1 per fornire prodotti agricoli più sani, nutrienti e sostenibili. I requisiti di etichettatura e tracciabilità non dovrebbero trattare prodotti identici in modo diverso.
  • L’EPSO ritiene che i diritti di proprietà intellettuale (IPR) siano una questione importante per promuovere la transizione dell’agricoltura, ma le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale non dovrebbero essere incluse nella legislazione perché sono trattate in una legislazione separata e sono meglio applicate in modo coerente a tutte le piante. Tutte le questioni relative ai brevetti e ai diritti dei costitutori (breeders’ rights) che sono state sollevate dall’utilizzo delle NGT richiedono un’analisi dettagliata e l’EPSO ritiene fuori luogo includerle nella legislazione sulle NGT.
  • L’EPSO accoglie con favore il fatto che il Parlamento tenga conto delle dimensioni e della struttura del genoma delle piante poliploidi e di altre piante con genomi di grandi dimensioni nei nuovi commi 14a e 18a. Questi nuovi punti affrontano tali complessità in modo scientificamente corretto e rispondono alle preoccupazioni di EPSO in merito al limite di 20 modifiche del genoma specificato nell’Allegato I della bozza fornita dalla CE.

Per leggere integralmente questo e altri documenti dell’EPSO sulle NGT potete visitare questa pagina. Per un commento ragionato sulla proposta di regolamentazione della Commissione, così com’era prima degli emendamenti del Parlamento, si veda l’intervista a Roberto Defez.

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